PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale.
      2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. A tale fine la presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e degli utenti favorendo adeguate condizioni di benessere della persona e di qualità della vita e assicurando la migliore offerta e fruibilità dei servizi.

Art. 2.
(Definizione delle attività).

      1. Ai fini della presente legge le attività professionali di estetista e di estetista bionaturale comprendono:

          a) la prestazione di servizi di bellezza e di benessere relativi ai trattamenti per il corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e l'adeguamento a fenomeni di moda e di costume, nonché di mantenerlo in perfette condizioni,

 

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concorrendo al recupero del benessere della persona;

          b) lo svolgimento di pratiche bioanaturali che, stimolando le risorse naturali di ciascun individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psicofisico, generando una migliore qualità della vita.

      2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l'attuazione di varie tecniche manuali e di massaggio, con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente, fabbricati o appositamente predisposti ad uso estetico, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della normativa vigente.       3. È ammessa la facoltà di fornire alla clientela prodotti erboristici e integratori idonei a favorire e ad accrescere lo stato di benessere derivante dalle prestazioni svolte.
      4. Nell'esercizio dell'attività professionale di estetista sono ammesse tecniche di decorazione e pigmentazione corporee permanenti, durature o temporanee e pratiche di foratura di parti superficiali del corpo per l'introduzione di oggetti in metallo di piccola dimensione a scopo di abbellimento, nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalla normativa vigente.
      5. Sono escluse dalle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale la diagnosi, la profilassi, la prescrizione di farmaci, nonché ogni prestazione diretta a finalità di carattere propriamente terapeutico.

Art. 3.
(Abilitazione professionale).

      1. L'esercizio delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale è subordinato al conseguimento di apposita abilitazione professionale previo svolgimento di un itinerario formativo, successivo

 

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all'obbligo scolastico, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che è suddiviso in due percorsi propedeutici di istruzione e formazione professionale:

          a) il primo percorso consiste nello svolgimento di un corso di qualificazione professionale secondo un modulo di base comune della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale per le mansioni di estetista di base, valida ai fini dell'avviamento al lavoro, seguito dallo svolgimento di un corso di specializzazione secondo un modulo professionalizzante della durata di un anno, al termine del quale, previa certificazione di avvenuta frequenza, lo studente è ammesso a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico estetista, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale di estetista, per lo svolgimento delle prestazioni e dei trattamenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;

          b) il secondo percorso, al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio del diploma professionale di tecnico estetista di cui alla lettera a) del presente comma, consiste nello svolgimento di un corso di specializzazione nell'ambito del sistema dell'istruzione tecnica superiore e dell'alta formazione professionale, secondo un modulo professionalizzante della durata di due anni, che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico superiore estetista bionaturale, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale di estetista bionaturale, comprensiva delle pratiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

      2. Il percorso formativo è realizzato secondo criteri di alternanza fra periodi di

 

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formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere prioritariamente presso le imprese abilitate del settore, che colleghino sistematicamente la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, ai sensi della normativa vigente in materia di alternanza scuola-lavoro.
      3. Le competenze formative acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e quella continua svolta durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite in percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel libretto formativo del cittadino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi per la riduzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo le linee guida di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge.
      4. Al fine di cui al comma 3 possono essere altresì valutati i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o strutture abilitate del settore, svolte in qualità di titolare dell'impresa o della struttura professionale, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante, di lavoratore dipendente, o secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste dalla normativa vigente che siano equivalenti, come mansioni o monte ore, a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

Art. 4.
(Competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale).

      1. Previo accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative

 

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a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame di cui all'articolo 3, individuando gli standard professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione professionale e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.
      2. Le materie fondamentali di insegnamento dei corsi e delle prove di esame di cui al comma 1 sono suddivise nelle seguenti aree:

          a) area di cultura generale e di etica professionale;

          b) area di cultura scientifica e professionale comprendente le seguenti materie: fisiologia, anatomia e dermatologia, chimica e cosmetologia, psicologia;

          c) area di cultura normativa e imprenditoriale comprendente le seguenti materie: diritto commerciale e societario, diritto del lavoro e contratti, tutela dell'ambiente e sicurezza del lavoro, disciplina dell'accesso alla professione;

          d) area tecnica e operativa comprendente le seguenti competenze: massaggi e trattamenti al viso e al corpo, estetica, trucco e trucco semipermanente, trucco terapeutico, visagismo, tecniche e pratiche bionaturali, utilizzo di apparecchi ad uso estetico e di prodotti cosmetici, manicure e pedicure, epilazione;

          e) area di cultura organizzativa e comportamentale comprendente le seguenti materie: gestione, amministrazione e organizzazione aziendali, informatica, lingua straniera, sistemi di comunicazione, relazione comportamentale e accoglienza della clientela.

      3. Con la procedura di cui al comma 1:

          a) sono definite apposite linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

 

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          b) sono definiti i criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 1, validi per l'esercizio professionale delle tecniche di decorazione e pigmentazione corporee e delle pratiche di foratura di parti superficiali del corpo di cui al comma 4 del medesimo articolo 3, nonché dell'attività onicotecnica di applicazione e di ricostruzione di unghie artificiali;

          c) è definito il valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina e chirurgia estetica o indirizzi affini, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo per conseguire l'abilitazione professionale all'esercizio delle attività di cui alla presente legge;

          d) sono definiti i criteri per lo svolgimento obbligatorio di percorsi formativi specifici e integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari e di laurea per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi degli istituti tecnico-professionali appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore e di diplomi appartenenti al sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o dell'alta formazione professionale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale all'esercizio delle attività di estetista e di estetista bionaturale;

          e) sono adottati i criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati ad elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori abilitati ai sensi della presente legge.

      4. Le regioni, per il conseguimento dell'abilitazione professionale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami anche presso istituti di formazione pubblici e privati accreditati, previa approvazione

 

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delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.
      5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti ai sensi del comma 4.

Art. 5.
(Competenze programmatorie delle regioni).

      1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese del settore, stabilisce i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l'avvio e per l'esercizio dell'attività, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.
      2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore.
      3. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:

          a) valorizzare la funzione di servizio delle strutture operanti nel settore, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano, rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle strutture e promuovendo l'integrazione con le altre attività commerciali, sanitarie e di servizio;

          b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri le migliori condizioni di fruibilità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività, sugli orari di

 

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apertura al pubblico e sulla pubblicità delle tariffe;

          c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

          d) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.

Art. 6.
(Esercizio delle attività).

      1. Le attività professionali di cui all'articolo 2 sono esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, nell'ambito di centri o istituti di estetista con denominazioni e segni distintivi idonei a indicare e a distinguere le attività professionali svolte.
      2. Presso ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, che svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
      3. L'impresa può essere esercitata professionalmente presso un'apposita sede organizzata dal committente, in locali che rispondono ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale. In tale caso il committente deve predisporre stabilmente appositi locali in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nonché di luoghi di cura o di riabilitazione, di centri e stabilimenti terapici o termali o di altri centri e complessi ricettivi e di intrattenimento, per i quali sono stipulate convenzioni scritte concernenti modalità e condizioni delle prestazioni professionali da effettuare.

 

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      4. È fatta salva la possibilità di svolgere determinati trattamenti e specifiche pratiche rientranti nell'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 presso il domicilio o la sede appositamente designata dal cliente, a condizione che l'attività sia svolta dal titolare dell'impresa autorizzata a esercitare in sede fissa o da un suo addetto appositamente incaricato, in possesso dei requisiti di abilitazione professionale di cui all'articolo 3.
      5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, non è ammesso lo svolgimento delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale in forma ambulante o di posteggio.
      6. È ammesso lo svolgimento delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale, nel rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge, in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede.
      7. Le attività professionali di estetista e di estetista bionaturale possono essere svolte unitamente a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società, in conformità ai requisiti richiesti per le rispettive attività.
      8. Le imprese abilitate ai sensi della presente legge, nell'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, mediante apposito incarico professionale, hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali, per lo svolgimento di trattamenti e prestazioni di rispettiva competenza secondo criteri di autonomia e di responsabilità, al fine di favorire il migliore raggiungimento dello stato di benessere estetico e bionaturale del cliente. A tale fine le medesime imprese predispongono i locali in modo conforme alle norme vigenti sui requisiti sanitari, di igiene e di sicurezza e nel rispetto delle norme in materia di pubblicità sanitaria, applicabili alla professione ovvero all'attività professionale svolta.
      9. Alle imprese artigiane esercenti le attività professionali di cui all'articolo 2
 

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che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, o altri beni accessori, inerenti allo svolgimento della propria attività, nonché prodotti erboristici complementari alle prestazioni svolte, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle attività commerciali.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per la omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, nei confronti di chiunque svolge le attività di cui all'articolo 2 in assenza dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 1.000 euro e non superiori a 10.000 euro.
      2. Alla violazione delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività di cui all'articolo 6, consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
      3. Le violazioni accertate delle disposizioni previste dalla presente legge, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese abilitate, comportano altresì, in caso di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane per un periodo da uno a sei mesi, su proposta dei soggetti accertatori.
      4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla gravità e alle circostanze oggettive e soggettive della violazione. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

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      5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8.
(Disposizioni finali e transitorie).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, con la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 4:

          a) sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi degli operatori professionali delle discipline bionaturali e per il riconoscimento dei titoli e dei diplomi equipollenti, conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge o in sede di prima attuazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

          b) sono stabiliti i criteri di valutazione dei periodi di inserimento maturati dagli operatori professionali delle discipline bionaturali a seguito dello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o strutture del settore prima della data di entrata in vigore della presente legge o in sede di prima attuazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

      2. In ogni caso, i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che dimostrano di avere svolto professionalmente le pratiche bionaturali previste dal comma 3 del presente articolo, per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività professionale di estetista bionaturale ai

 

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sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b). In caso di periodo inferiore, i medesimi soggetti sono autorizzati a continuare a svolgere professionalmente le predette pratiche fino alla maturazione del periodo di cinque anni al fine di essere equiparati ai soggetti abilitati ai sensi del citato articolo 3, comma 1, lettera b).

      3. In sede di prima attuazione della presente legge, le pratiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono individuate nelle attività di shiatsu, riflessologia, massaggio ayurvedico, massaggio cinese tui na-qigong, e tecnica cranio-sacrale. Con le procedure previste dall'articolo 4 sono individuate nuove pratiche da comprendere nell'attività professionale di estetista bionaturale tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche e in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di benessere e di qualità della vita, evitando sovrapposizioni rispetto alle attività di cui al periodo precedente.